Atto Senato n. 308
XIV LEGISLATURA
Disciplina dell' attivita' di tatuaggio e di piercing.
http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/14591.htm
Legislatura 14º - Disegno di legge N. 308
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 308
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore PALOMBO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2001
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Disciplina dell’attività di tatuaggio e di piercing
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Onorevoli Senatori. – Negli ultimi dieci anni si è assistito in Italia dapprima al
risveglio di un certo interesse per il tatuaggio «professionale» e per il piercing,
poi, negli ultimi cinque o sei, all’esplosione di un vero e proprio boom di moda; si
può, ad esempio, dire che su dieci giovani, o non più tanto giovani, attori, cantanti
o personaggi emergenti del mondo dello spettacolo, almeno sei o sette ostentano
uno o più «anellini» in varie zone del corpo, suscitando così un desiderio di facile
emulazione nel pubblico più influenzabile: quello dei giovani.
Per quanto riguarda la prima attività, si è volutamente sottolineato l’aggettivo
«professionale» per identificare dal primo momento senza equivoci l’argomento di
cui si intende trattare: il tatuaggio moderno, effettuato con tecniche evolute, se
non anche raffinate, in un ambiente, appunto, «professionale», garantito dal
punto di vista sanitario e assimilabile, non di rado, a una vera e propria forma
d’arte con la «A» maiuscola.
Esso non ha nulla a che vedere con il tatuaggio carcerario o, in genere,
dilettantesco con cui ancora qualcuno lo confonde e a cui si riferiscono i pochi, ed
ormai vecchi, testi di medicina o addirittura di antropologia criminale che si
occupano dell’argomento.
Motivo del ritardo della conoscenza e diffusione in Italia del vero «tatuaggio» è
ravvisabile nella mancata partecipazione degli Stati italiani preunitari ai viaggi di
commercio ed esplorazione che portarono, dalla fine del Settecento in poi, migliaia
di equipaggi e ufficiali delle flotte dei principali Paesi del nord e centro Europa,
quali Inghilterra, Olanda, Francia, Germania, a contatto con le popolazioni del
Pacifico, che praticavano questa tecnica come ornamento, iniziazione, distinzione
di casta e, talvolta, quale terapia medica. Essa, si può dire, nasce con l’uomo e,
verosimilmente, con l’uomo morirà; nel vecchio continente, tuttavia, la sua
sparizione risale ad alcuni secoli fa perchè combattuta dalla chiesa cattolica
dell’epoca (stranamente tollerante fino al 1870, nei confronti di quella «enclave»
di tatuaggio a soggetto religioso, praticato a Loreto da rustici «artisti» sui fedeli in
pellegrinaggio al santuario della Madonna). Sarebbe lungo l’elenco delle civiltà e
dei ritrovamenti più antichi: basti per tutti il guerriero – pastore ritrovato
mummificato nel ghiacciaio del Similaun con tutti i suoi tatuaggi ancora
visibilissimi!
La prima moda del tatuaggio riscoperto inizi ò, quindi, per gli occidentali,
nell’Ottocento e si diffuse in tutte le categorie sociali, dal basso con i marinai delle
ciurme, ma anche dall’alto con i loro comandanti, non di rado figli cadetti della
migliore aristocrazia: ecco perchè uniche tracce conosciute di tale tecnica sono
stati in Italia i tatuaggi «di galera», luogo frequente di transito per marinai, o ex
tali, dalla vita avventurosa che facevano nascere nei compagni di cella la voglia di
farsi riprodurre con mezzi rudimentali (e quasi sempre con pessimi risultati
estetici e sociali) le affascinanti immagini esibite dai fortunati viaggiatori.
Parallelamente, però, gli aristocratici italiani, cugini e amici degli aristocratici
tatuati europei, ostentavano volentieri, lontani dagli sguardi dei borghesi ben
pensanti, più o meno splendide e numerose decorazioni della pelle praticate
solitamente nel corso di quei viaggi esotici che, non dimentichiamolo, erano
riservati all’epoca ad una ristretta cerchia di facoltosi personaggi: ecco spiegata la notevole gaffe del povero Cesare Lombroso che, quando additava al pubblico
ludibrio i tatuati descrivendoli (fra l’altro) come individui dalla psiche debole,
facilmente suggestionabile e con sicure tendenze criminali, ignorava di parlare dei
membri di tutte le case regnanti europee dell’epoca, compresi naturalmente i
Savoia.
Questo tipo di disinformazione porta qualcuno a ritenere che, a fronte
dell’attuale boom di moda di attività ancora non regolamentate, con la
proliferazione incontrollata di migliaia di «apprendisti stregoni», praticanti attività
improvvisate che rappresentano un evidente rischio per la salute dei clienti, sia
più semplice e definitivo proibirla direttamente, come qualcuno ricorda è stato
fatto nel 1961 nello Stato di New York, oppure attribuirne il diritto d’esercizio ai
medici o agli estetisti. Per una precisa e autorevole risposta a questo genere di
approccio al problema si consiglia a chi volesse approfondire la materia di fare
riferimento ai recentissimi pareri della seconda sezione del Consiglio nazionale
dell’artigianato del 27 marzo 1997 e del 28 maggio 1997 che, con attente
considerazioni, ha riconosciuto ai tatuatori il pieno diritto, in attesa di una
specifica regolamentazione, di associarsi come artigiani a una propria specifica
categoria denominata «decorazione della pelle» e precisando che le attività di
tatuaggio e di piercing risultano estranee all’attività di estetista, e il parere della II
sezione del Consiglio superiore della sanità del 13 ottobre 1997 con cui si sono
individuate delle linee-guida per l’esecuzione delle procedure di tatuaggio e
piercing in condizioni di sicurezza e un programma didattico per la formazione
degli operatori.
Oltre tutto, per quanto riguarda un eventuale proibizionismo, senza dilungarsi
su ovvie considerazioni velleitarie e inutili di una simile ipotesi, basterà citare
proprio il caso di New York, dove la pubblica amministrazione ha preferito quasi
subito stendere un velo pietoso di tolleranza e rendere di fatto inapplicata la
norma: da tempo in quello Stato era possibile tatuarsi senza problemi, scegliendo
tra i numerosissimi studi professionali esistenti su strada, finchè da poco la
proibizione è stata anche ufficialmente rimossa.
Nell’ottica, quindi, di mettere ordine in un settore che, ricordiamo, ovunque in
Europa manca ancora di norme organiche, pur essendone viva l’esigenza, e di
dare una concreta risposta a quanto evidenziato dal Consiglio superiore della
sanità si propone questo disegno di legge che riteniamo possa servire allo scopo,
conciliando le varie esigenze di salvaguardia della salute pubblica, della
professionalità di artisti già affermati e delle giuste aspettative di tanti giovani di
accedere a una professione affascinante e originale, ma non per questo meno
meritevole di attenzione da parte dell’amministrazione dello Stato e del
legislatore.
Si ha motivo di ritenere che le motivazioni esposte e gli elementi oggettivi di
valutazione offerti possono promuovere un vasto consenso e, con esso, la
trasformazione in legge della proposta di seguito riportata.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L’attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte a introdurre nel
derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno
forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e perenne.
2. L’attività di cui al comma 1 è svolta mediante l’uso di apparecchiature
utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale oppure di diversa
fonte (elettrica, pneumatica, mista, eccetera).
3. I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per
l’introduzione nel derma sono atossici, sterili e certificati da parte di autorità
sanitaria nazionale o estera.
4. I pigmenti colorati sono conservati sterili in confezioni monouso sigillate,
munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la
reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l’uso su ogni singolo
soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.
5. Le tecniche, le apparecchiature e le sostanze di cui al presente articolo sono
determinate e disciplinate dal decreto di cui all’articolo 11, comma 1.
Art. 2.
1. L’attività di piercing consiste in un trattamento cruento finalizzato
all’inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.
2. È fatto divieto di praticare l’attività di piercing mediante l’utilizzo di strumenti
pluriuso e non sterilizzabili.
Art. 3.
1. Coloro che svolgono le attività di cui agli articoli 1 e 2 che intendano
esercitare professionalmente l’attività in modo autonomo, se in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, sono tenuti ad iscriversi all’albo provinciale delle imprese artigiane
secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla citata legge n. 443 del 1985, e
successive modificazioni.
2. Coloro che svolgono il praticantato di cui all’articolo 4 sono tenuti ad
iscriversi all’albo dei praticanti.
Art. 4.
1. La qualificazione professionale per svolgere attività di tatuaggio o di piercing
si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico e il
raggiungimento di un’età superiore a diciotto anni, mediante il superamento di un
apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito corso
regionale di qualificazione, per un numero complessivo di almeno settanta ore di
insegnamento, seguito da un periodo di inserimento pari almeno a seicento ore
presso imprese di tatuaggi aderenti alle organizzazioni di categoria più
rappresentative a livello nazionale.
2. I corsi e l’esame teorico -pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi
dell’articolo 8.
Art. 5.
1. Le imprese che svolgono l’attività di tatuaggio e di piercing possono essere
esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti
previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.
2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche
cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di
tatuaggio devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale
di cui all’articolo 4.
3. Lo svolgimento dell’attività di tatuaggio e di piercing, ovunque tale attività
sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al
possesso della qualificazione professionale di cui all’articolo 4.
4. Le attività di tatuaggio e di piercing possono essere svolte presso il domicilio
dell’esercente ovvero presso apposita diversa sede ma comunque sempre e solo in
locali a ciò esclusivamente adibiti, previa autorizzazione amministrativa rilasciata
dall’amministrazione comunale, a condizione che sia stato rilasciato nulla osta
tecnico-sanitario da parte dei servizi di igiene pubblica e ambientale e di tutela
della salute nei luoghi di lavoro presso l’unità sanitaria locale, e che rispondano ai
requisiti previsti dai regolamenti comunali di cui all’articolo 7.
5. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di tatuaggio e di piercing in
forma ambulante o di posteggio, fatte salve le manifestazioni pubbliche
appositamente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali.
6. È fatto obbligo all’esercente l’attività di tatuaggio di stipulare una polizza
assicurativa per la responsabilità civile per i rischi professionali da essa derivanti.
In mancanza di tale polizza i comuni non autorizzano l’inizio o il proseguimento
della suddetta attività.
Art. 6.
1. Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio o di piercing su
soggetti di età inferiore a quattordici anni.
2. Si possono effettuare procedure di piercing o di tatuaggio su soggetti di età
tra i quattordici e i diciotto anni solo se autorizzati per iscritto dagli esercenti la
patria potestà.
Art. 7.
1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive
esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione
dell’attività di tatuaggio e dettano disposizioni ai comuni per l’adozione di
regolamenti che si uniformino alle disposizioni della presente legge.
Art. 8.
1. Le regioni predispongono, in conformità ai princ ìpi previsti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle
organizzazioni di categoria più rappresentative a struttura nazionale, i programmi
per lo svolgimento dei corsi di formazione e di qualificazione e dell’esame teorico -
pratico di cui all’articolo 4, nonchè dei corsi di aggiornamento e di qualificazione
professionale di cui all’articolo 10.
2. Al fine di cui al comma 1 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
delle attività produttive, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede con decreto, sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, alla definizione dei contenuti
tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove d’esame.
3. Le materie fondamentali d’insegnamento tecnico-pratico relative ai corsi di
cui al comma 1 sono le seguenti:
a) cute e mucose: anatomia macroscopica;
b) sistemi di difesa della cute e delle mucose;
c) cute infiammata: infezioni cutanee;
d) principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione;
e) principali infezioni a trasmissione parenteral-ematica:
1) epatiti virali;
2) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
f) prevenzione delle malattie a trasmissione parenteral -ematica:
1) precauzioni universali;
2) profilassi immunitaria (vaccinazione antiepatite B);
g) disinfezione, sterilizzazione di strumenti e ambienti e smaltimento di
rifiuti;
h) tatuaggio e piercing: nozione di disegno, teoria e pratica dell’utilizzo dei
colori e metalli, apparecchi elettromeccanici;
i) nozioni di chimica: chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi e nel
piercing, metalli;
l) allergie ai costituenti dei tatuaggi e ai metalli;
m) granulomi e cheloidi;
n) reazioni isomorfe in portatori di malattia psoriasica e lichen ruber planus;
o) principali rischi per la salute connessi con le pratiche di tatuaggio o
piercing;
p) linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti;
q) nozioni di fisiologia, anatomia e dermatologia;
r) nozioni di psicologia;
s) cultura del tatuaggio ed etica professionale.
4. Le regioni organizzano l’esame teorico -pratico di cui all’articolo 4 prevedendo
le relative sessioni.
5. Le commissioni giudicatrici, presiedute da un rappresentante della regione,
sono costituite dai docenti del corso, da un componente designato dal Ministero
della salute e da due professionisti nelle attività di tatuaggio o di piercing.
Art. 9.
1. È fatto obbligo agli esercenti di attivit à di tatuaggio e di piercing di fornire a
chi si sottopone a tali pratiche un apposito foglio informativo conforme al
prospetto allegato (allegato n. 1).
Art. 10.
1. La qualificazione professionale di cui all’articolo 4 è conseguita dai soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano:
a) esercenti personalmente e prevalentemente, in tutte le forme previste
dall’articolo 5, comprovandola con ogni mezzo legalmente ammesso, l’attività di
tatuaggio o di piercing da almeno cinque anni e frequentino un corso regionale di
aggiornamento sulle materie più strettamente attinenti all ’aspetto igienico -
profilattico-sanitario;
b) esercenti attività professionale di tatuaggio o di piercing da almeno dieci
anni, opportunamente documentata.
Art. 11.
1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della salute,
emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale delle categorie economicamente interessate, un decreto recante norme
dirette a determinare le caratteristiche tecniche e sanitarie nonchè le modalità
d’esercizio e di applicazione e le cautele d’uso delle apparecchiature e dei pigmenti
colorati utilizzabili.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
nell’elaborazione dei programmi di cui all’articolo 8, comma 2, fa riferimento ai
requisiti tecnici e alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto
di cui al comma 1, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnicoprofessionali
degli operatori della categoria.
Art. 12.
1. Entro trenta giorni dalla emanazione dei regolamenti comunali di cui
all’articolo 7, le imprese che già esercitano l’attività prevista dagli articoli 1 e 2
sono autorizzate a continuare l’attività.
2. Nei casi in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti
dall’articolo 5 e dal regolamento comunale di cui all’articolo 7, il comune
provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non
superiore a sei mesi per gli adeguamenti necessari.
Art. 13.
1. Nei confronti di chi esercita l’attività di tatuaggio o di piercing senza i
requisiti professionali di cui all’articolo 4, è disposto dall’autorità regionale
competente il sequestro delle attrezzature, ed è inflitta la sanzione amministrativa
da lire 3.000.000 a lire 15.000.000, con le procedure di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. Nei confronti di chi esercita l’attività di tatuaggio o di piercing senza
l’autorizzazione comunale, è disposto il sequestro delle attrezzature ed è inflitta,
con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire
3.000.000 a lire 6.000.000.
Allegato n. 1
MODULO INFORMATIVO
Ti sei consigliato con qualcuno?
Lo sai che il tatuaggio consiste nell’introduzione nella cute di pigmenti di
varia natura?
Lo sai che è definitivo e per eliminarlo, qualora possibile, è necessario un
intervento di chirurgia plastica?
Lo sai che con il tatuaggio o con l’inserimento nella cute di anelli od orecchini
sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e
l’AIDS?
Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o
eliminato con il rispetto da parte dell’operatore di alcune norme fondamentali di
igiene, disinfezione e sterilizzazione?
Sei portatore di una malattia della pelle?
Lo sai che a tali pratiche sono state associate anche la possibile insorgenza
di patologie sistemiche e infettive?
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